Il Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120, art. 11 e art. 22 introduce una procedura "semplificata" per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da opere non soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti.
La norma prevede che il produttore attesti, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa all'agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, il rispetto dei requisiti per l’utilizzo dei materiali da scavo prodotti nel corso di attività ed interventi autorizzati dichiarando:
- che le terre e rocce da scavo sono qualificate sottoprodotti perché rientrano nelle condizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120, art. 4, definendone la quantità
- l'eventuale sito di deposito intermedio
- il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo (non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore).
La dichiarazione deve:
- essere redatta come "autocertificazione"
- essere trasmessa all'agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente e allo sportello unico dell'edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120, art. 11 e 22).
Approfondimenti
La dichiarazione non è richiesta se il progetto prevede il riutilizzo integrale del terreno scavato allo stato naturale all'interno dello stesso cantiere di produzione. In questo caso si applica la clausola di esclusione prevista dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 185, purché il materiale sia non contaminato e riutilizzato allo stato naturale.
Il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo è accompagnato dal documento di trasporto che equivale alla copia del contratto in forma scritta di cui al Decreto legislativo 21/11/2005, n. 286, art. 6.
Il documento di trasporto deve essere conservato per tre anni dal proponente (o dal produttore), dall'esecutore (se diverso dal produttore), dal trasportatore e dal destinatario e deve essere resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
A conclusione del riutilizzo dei materiali da scavo occorre presentare apposita dichiarazione di avvenuto utilizzo (Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120, art. 7).
La dichiarazione deve essere inviata all'autorità competente, all'agenzia per la protezione dell'ambiente competente sul sito di destinazione e ai Comuni del sito di destinazione e di produzione entro il termine di validità indicato nella dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120, art. 21.
L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
La dichiarazione deve essere è conservata per cinque anni e rimanere disponibile in qualunque momento per l'autorità di controllo che la richiede.
L'eventuale modifica dei requisiti e delle condizioni indicate devono essere comunicate all'agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione e per conoscenza allo sportello unico del luogo di produzione (Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120, art. 21).