Il Regolamento comunale, art. 13 disciplina gli interventi di modesta entità, che vengono convenzionalmente definite "piccole opere". Per tutti questi interventi è necessario ottenere apposita autorizzazione amministrativa:
- realizzazione di edicole
- montaggio e posa in opera "una tantum" di pergolati non in muratura e di modeste dimensioni: la superficie delimitata dai sostegni non dovrà superare i 25,00 metri quadrati e l'altezza, misurata all'estradosso delle strutture orizzontali, non dovrà superare i 3,00 metri lineari. Le pareti laterali non potranno essere chiuse, neppure con elementi a graticcio. Qualora la distanza dal confine pubblico o privato fosse inferiore a 3,00 metri lineari, l’altezza non potrà superare i 2,50 metri lineari e la distanza stessa dal confine non potrà risultare, in analogia a quanto indicato dal Codice Civile per le viti e le siepi vive, inferiore a mezzo metro lineare. Salva la possibilità di sovrapporvi reti antigrandine orizzontali, è prescritta la copertura vegetale e permeabile. I pergolati e le essenze vegetali da essi sorrette non dovranno determinare disturbo alla sicurezza della circolazione stradale e al decoro urbano. Pergolati di profondità superiore ai 2,00 metri lineari dovranno sorgere distanziati di almeno 3,00 metri dalle finestre di locali abitabili.
- montaggio e posa in opera "una tantum" di gazebi prefabbricati non in muratura e di modeste dimensioni: la superficie delimitata dai sostegni non dovrà superare i 16,00 metri quadrati e l'altezza non dovrà superare i 2,70 metri lineari. Il manto di copertura dovrà essere in tessuto, teli di plastica o pannelli leggeri di legno. Le pareti dovranno risultare aperte su tutto il perimetro, non essendo ammessi nemmeno elementi a graticcio se non per un'altezza non superiore ad 1 metro da terra e la distanza dai confini, ivi compresi quelli con la proprietà pubblica, dovrà essere non inferiore a 3,00 metri lineari: solo l’assenso del confinante privato potrà consentire distanze minori. I gazebi non dovranno determinare disturbo alla sicurezza della circolazione stradale e al decoro urbano e dovranno sorgere distanziati di almeno 3,00 metri dalle finestre di locali abitabili.
- montaggio e posa in opera "una tantum" di piccoli manufatti, quali casette, ripostigli per attrezzi, legnaie, ecc., anche prefabbricati, ma non in muratura: la superficie coperta non dovrà risultare superiore a 4,50 m², l’altezza massima non dovrà superare i 2,20 metri lineari, la distanza dai confini, ivi compresi quelli con la proprietà pubblica, non dovrà essere inferiore a 3,00 metri lineari: solo l’assenso del confinante privato potrà consentire distanze minori. Tali manufatti non dovranno essere nè fissati solidamente al terreno, nè agganciati alle costruzioni vere e proprie, non dovranno risultare allacciati alle reti tecnologiche e non dovranno essere posti in posizioni tali da limitare l’illuminazione naturale dei locali abitabili. Non dovranno neppure determinare disturbo alla sicurezza della circolazione stradale e al decoro urbano e dovranno sorgere distanziati di almeno 3,00 metri lineari dalle finestre di locali abitabili. o posa in opera di vetrine, vetrinette, bacheche e altre sovrastrutture in genere da appendere o accostare alle fronti di edifici visibili da spazi pubblici o aperti a pubblico transito
- posa in opera di cartellonistica murale o a struttura autoportante
- tinteggiature esterne (le cui caratteristiche sono disciplinate anche dal Regolamento comunale, art. 117 o decorazioni e pitture murali
- applicazione di infissi, inferriate e serramenti di foggia difforme dai preesistenti
- posa in opera di tende da sole, qualora relative a costruzioni condominiali ovvero aggettanti su suolo pubblico o dallo stesso visibili
- rifacimento del manto di copertura di tetti o pensiline con variazione del materiale originale
- posa in opera nei giardini e nei cortili privati di pavimentazioni, fontane, voliere, statue, barbecue o strutture analoghe. I barbecue dovranno essere posti ad una distanza di almeno 1,50 ml dal confine di proprietà e di almeno 5,00 ml da pareti finestrate di altre proprietà
- installazione di antenne televisive paraboliche, di pannelli solari, di impianti di condizionamento, canne fumarie e strutture analoghe visibili dallo spazio pubblico
- posa in opera di cabine telefoniche, pensiline, chioschi e strutture analoghe
- posa in opera, su suolo pubblico o privato aperto all’uso pubblico, di oggetti di arredo urbano quali recinzioni, pedane, ombrelloni, panchine, sedie e tavolini, vasi, fioriere, reggi-biciclette o altro
- realizzazione di ponteggi, steccati e recinzioni provvisorie o delimitazioni di spazi pubblici concessi per il funzionamento di cantieri.
Queste opere non sono soggette alle verifiche degli indici e parametri edilizi e urbanistici, salvo per quanto esplicitamente sopraindicato e saranno soggette al parere della commissione edilizia solamente se il Comune ne rilevi un significativo impatto sul paesaggio urbano. Sono autorizzate fatto sempre salvo quanto prescritto da altre normative comunali, ivi compresi altri articoli del Regolamento edilizio o particolari disposizioni derivate (vedasi, ad esempio, le regolamentazioni in materia di insegne, di arredo urbano e di tinteggiature esterne).
L'autorizzazione è valida un anno dalla data del rilascio. Trascorso inutilmente tale termine, la richiesta andrà, se necessario, rinnovata.
Approfondimenti
Prima della presentazione, l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire le autorizzazioni preliminari all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis). Sarà lo sportello unico a comunicare tempestivamente all'interessato l'acquisizione di tutti gli atti di assenso richiesti.