Il riutilizzo di materiali da scavo e/o demolizione provenienti da opere soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) o autorizzazione integrata ambientale (AIA), è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 e prevede la stesura di un piano di utilizzo.
Il piano deve attestare che i materiali da scavo e/o demolizione derivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive saranno utilizzati, nel corso dello stesso processo (in sito) o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione (fuori sito), da parte del produttore o di soggetti terzi. La durata temporale del piano di utilizzo è definita all'interno del documento: decorso questo termine esso smette di produrre effetti.
I riferimenti per i parametri di contaminazione dei materiali da scavo sono quelli delle colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V Parte IV del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152:
- per i siti a destinazione residenziale o verde pubblico si dovranno rispettare i valori limite riportati in colonna A
- per i siti a destinazione commerciale o industriale si dovranno rispettare i valori limite riportati in colonna B.
Approfondimenti
Il proponente del piano di utilizzo deve comunicare allo sportello unico, all'atto di presentazione dell'istanza di approvazione del piano di utilizzo o successivamente tramite apposita comunicazione, l'indicazione dell'esecutore del piano di utilizzo. In ogni caso l'esecutore deve essere nominato prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera (Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120, art. 17). L'esecutore del piano di utilizzo è colui che deve far rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile. Redige inoltre il documento di trasporto e la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
La redazione del piano di utilizzo non è richiesta, se il progetto prevede il riutilizzo integrale del terreno scavato allo stato naturale all’interno dello stesso cantiere di produzione. In questo caso si applica la clausola di esclusione prevista dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 185, purché il materiale sia non contaminato e riutilizzato allo stato naturale.
Per i materiali provenienti da luoghi soggetti a interventi di bonifica oppure di ripristino ambientale, i requisiti di qualità ambientale dovranno essere individuati dall'agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente su richiesta del proponente. L'agenzia dovrà fornire una risposta sui valori riscontrati entro 60 giorni, indicando la compatibilità dei materiali di scavo (compresi i riporti) con la destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. La presentazione del piano di utilizzo avverrà secondo la procedura ordinaria e sarà possibile solo dopo l'esito positivo dell'agenzia.
Se il sito di produzione è caratterizzato da fenomeni naturali a causa dei quali le concentrazioni di elementi nel materiale di scavo superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, queste concentrazioni potranno essere assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati.
Prima di predisporre il piano di utilizzo, il proponente dovrà dunque segnalare il superamento delle concentrazioni ae contestualmente presentare all'agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumente.
Dopo l'esecuzione del piano di indagine, si potrà presentare il piano di utilizzo secondo la procedura e i termini previsti in via ordinaria. L'utilizzo del materiale sarà consentito solo nel sito di produzione oppure in un altro sito con fondo naturale con caratteristiche analoghe.
Il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo è accompagnato dal documento di trasporto che equivale alla copia del contratto in forma scritta di cui al Decreto legislativo 21/11/2005, n. 286, art. 6.
Il documento di trasporto deve essere conservato per tre anni dal proponente (o dal produttore), dall'esecutore (se diverso dal produttore), dal trasportatore e dal destinatario e deve essere resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
A conclusione del riutilizzo dei materiali da scavo occorre presentare apposita dichiarazione di avvenuto utilizzo (Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120, art. 7).
La dichiarazione deve essere inviata all'autorità competente, all'agenzia per la protezione dell'ambiente competente sul sito di destinazione e ai Comuni del sito di destinazione e di produzione, entro il termine in cui il piano di utilizzo smette di avere validità.
L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
La dichiarazione deve essere è conservata per cinque anni e rimanere disponibile in qualunque momento per l'autorità di controllo che la richiede.
Il piano di utilizzo deve essere aggiornato e nuovamente presentato allo sportello unico se, nel corso delle attività, intervengono modifiche sostanziali come:
- l’aumento superiore al 20% del volume in banco oggetto del piano di utilizzo
- la destinazione del materiale escavato a un sito di destinazione o a un utilizzo diverso da quello indicato nel piano di utilizzo
- la destinazione del materiale escavato a un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo
- la modifica delle tecnologie di scavo.